ricongiungimento familiare

Un cittadino straniero, attraverso Il ricongiungimento familiare, previsto dalla legge, può ottenere l’ingresso dei propri parenti in Italia, in modo da ricreare il proprio nucleo familiare. Il ricongiungimento familiare riguarda però soltanto alcune categorie di familiari ed in particolare:

  • coniuge maggiorenne;
  • partner unito civilmente;
  • figlio minorenne;
  • figlio maggiorenne a suo carico se totalmente invalido;
  • genitore a suo carico se totalmente invalido o over 65 che non abbia altri figli nel paese da cui proviene oppure, qualora li abbia, versano in gravi situazioni di salute da non permettere il suo sostentamento.

Se lo straniero soggiornante in Italia è un minore,  può chiedere il ricongiungimento con i propri genitori.

Il legame tra il richiedente ed il proprio familiare deve essere comprovato da apposito documento rilasciato da una autorità riconosciuta, debitamente tradotto e legalizzato. In mancanza, e relativamente al ricongiungimento con i figli o con i propri genitori, le autorità diplomatiche e consolari provvedono a detta certificazione sulla base dell’esame del DNA, i cui costi sono a carico del richiedente.

La domanda di ricongiungimento familiare va compilata esclusivamente online sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2. È possibile rivolgersi a un CAF per ricevere assistenza nelle pratiche e nell’invio della domanda online.

In via generale per la presentazione della domanda sono necessari:

  • Copia del permesso di soggiorno di cui si è titolari. La durata complessiva del permesso di soggiorno deve essere di almeno un anno. È possibile presentare la richiesta anche se in possesso di ricevuta di rinnovo o di rilascio del permesso;
  • Marca da bollo di euro 16,00. Il numero della marca da bollo dovrà essere inserito all’interno dei campi riservati nella domanda online. L’originale della marca da bollo andrà esibito all’atto della convocazione allo Sportello Unico della Prefettura;
  • Passaporto del richiedente;
  • Copia del passaporto dei familiari da ricongiungere
  • I requisiti e la documentazione necessari per poter ottenere l’autorizzazione al ricongiungimento

Una volta ricevuta la domanda, lo Sportello Unico della Prefettura, dopo aver controllato che tutti i dati siano corretti, entro 180 giorni dalla data di richiesta, convoca il richiedente e rilascia il nulla osta per ottenere il relativo visto di ingresso del familiare, che sarà trasmesso telematicamente all’ambasciata italiana presso lo stato estero dove risiede lo straniero da ricongiungere. Entro 30 giorni dal ricevimento del nulla osta, il consolato o l’ambasciata rilascerà il visto di ingresso in Italia del familiare da ricongiungere. Una volta terminata questa fase si tratta solo di aspettare che il trasferimento venga perfezionato. Entro 8 giorni dall’ingresso, il richiedente, deve comunicare allo Sportello Unico per l’immigrazione, presso la Prefettura competente, l’arrivo del familiare e ritirare la documentazione necessaria alla richiesta del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, o del Pds UE di lungo periodo, con la quale si recherà presso un ufficio postale per inoltrare la documentazione, formalizzando la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di famiglia o di lungo periodo.

 

Fonti normative: Artt. 28, 29 D.Lgs 286/98 così come modificato dall’art. 6 D.P.R. 394/99, dall’art. 23 della L. 189/02, dall’art. 3 del D.Lgs. 5/07 e dall’art. 9 del D.L. n. 13/17.