Dichiarazione di nascita

Quando un bambino nasce in Italia, bisogna fare la “denuncia o dichiarazione di nascita” all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune. La “denuncia o dichiarazione di nascita” è una comunicazione ufficiale che attesta la nascita del bambino e riporta le generalità del neonato (nome, cognome e sesso) così come il luogo e il giorno della nascita. Con queste informazioni si formalizza, quindi, l’atto di nascita del minore.

Indipendentemente dal fatto che i genitori del neonato siano in possesso di un regolare permesso di soggiorno, il minore ha comunque diritto a che la sua nascita venga denunciata, ha diritto ad un nome e cognome ed a una cittadinanza. Ciò vuol dire che per fare la “denuncia o dichiarazione di nascita” del neonato, i genitori non devono per forza avere un permesso di soggiorno. Prima di denunciare la nascita del bambino, bisogna decidere il nome con il quale verrà registrato. In Italia esiste un regolamento, il D.P.R. 396/2000, che stabilisce le caratteristiche che deve avere il nome scelto per il neonato.

Tale regolamento prevede, infatti, che il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e che si può assegnare un massimo di 3 nomi al minore. I nomi stranieri assegnati ai neonati devono essere espressi con le lettere contenute nell’alfabeto italiano.

La dichiarazione di nascita può essere fatta sulla base del rapporto dei genitori, infatti, se i genitori sono coniugati fra di loro ed entrambi riconoscono il bambino, la denuncia può essere fatta da uno dei due. Se invece i genitori non sono sposati ma entrambi voglio riconoscere il figlio, al momento della denuncia devono essere entrambi presenti. Infatti, il padre naturale non può riconoscerlo da solo, mentre il bambino può essere riconosciuto e registrato anche solo dalla madre, specialmente nel caso in cui il padre non vuole riconoscerlo. Infine, se la madre non vuole riconoscerlo, a lei viene garantito l’anonimato e il Direttore Sanitario dell’ospedale dichiara la nascita del bambino.

Per la registrazione della nascita ci sono 2 opzioni:

Entro 3 giorni dalla nascita bisogna fare la denuncia o dichiarazione di nascita presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale in cui è avvenuto il parto. Chi si presenta per fare la denuncia, deve avere con sé un documento identificativo che può essere la carta d’identità, il passaporto o il permesso di soggiorno. In seguito, la Direzione Sanitaria dell’ospedale provvede ad inviare la denuncia fatta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune. Ciò vuol dire che il genitore non deve andare anche al Comune per registrare la nascita del figlio, in quanto la comunicazione già è stata fatta da parte dell’ospedale.

Nel caso in cui non si faccia la denuncia o dichiarazione di nascita presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale, come spiegata sopra, entro 10 giorni dalla nascita, il genitore deve presentarsi direttamente all'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita, oppure al Comune di residenza dei genitori se è diverso da quello in cui è nato il bambino, per denunciare la nascita del minore. In questo caso, chi effettua la denuncia deve portare con sé il certificato di assistenza al parto rilasciato dal medico o dall’ostetrica. Ai sensi della Legge sulla Cittadinanza n. 91/92, i minori nati in Italia da genitori stranieri seguono la cittadinanza di almeno uno dei genitori, in quanto la normativa non prevede che li si attribuisca subito dopo la nascita la cittadinanza italiana, tranne nei casi particolari indicati nella legge stessa. Inoltre, se i genitori sono titolari di un permesso di soggiorno, dovranno richiedere di aggiungere il neonato al proprio permesso.

Infatti, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 286/98: “Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto sul permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del 14 anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive”.

Per aggiungere il neonato nel proprio permesso, basta allegare alla domanda una copia dell’atto di nascita nel quale, ove presenti, siano riportati i dati anagrafici di entrambi i genitori.

(fonti normative: D.P.R. 396/2000, D.M. 27/02/2001)